TRASPARENZA IMPRESE – LEGGE 124/2017 (ARTICOLO 1, COMMI DA 125 A 129) & S.M.I.
Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno
In materia di “trasparenza imprese”, con la LEGGE 124/2017 (articolo1, commi da 125 a 129) è stato disposto l’obbligo di pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, dell’elenco degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente. Tale obbligo è in vigore a decorrere dal periodo imposta 2019, relativamente ai benefici ricevuti a partire dal 01/01/2018.
I contribuenti soggetti all’obbligo previsto dalla legge sullla “Trasparenza Imprese” sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:
- società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- società cooperative (incluse le cooperative sociali, anche qualora svolgano attività a favore degli stranieri).
- Associazioni, fondazioni, ONLUS, associazioni di protezione ambientale, dei consumatori e degli utenti rappresentati a livello nazionale.
Trattandosi di un obbligo che riguarda le imprese, sono conseguentemente esclusi i professionisti.
Per la legge sulla Trasparenza Imprese sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a 10.000€. Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia ma complessivamente superano detto importo, tutti sono soggetti all’obbligo pubblicitario. Se, invece, i singoli aiuti inferiori a 10.000€, tra di loro sommati non superano i 10.000€ complessivi, non vi è obbligo di pubblicazione per nessuno di questi.
L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati). Pertanto, andranno considerati, ad es. per l’anno 2023:
- aiuti e contributi concessi in anni precedenti, e incassati nel 2023;
- aiuti e contributi concessi e incassati nel 2023.
TIPOLOGIA DI AIUTI / CONTRIBUTI SOGGETTI ALL’OBBLIGO PUBBLICITARIO DELLA LEGGE SULLA TRASPARENZA IMPRESE
Secondo la legge “Trasparenza Imprese” sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi o aiuti in denaro o in natura non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva o risarcitoria (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.
Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.
A tal proposito, si ritiene che i “Contributi a fondo perduto COVID” percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria COVID19 non rientrino nell’ambito degli obblighi informativi previsti dall’art.1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017, in quanto, sì di carattere risarcitorio, ma aventi evidentemente carattere generale poiché concessi ad un numero fortemente elevato di imprese aventi determinati requisiti dettagliatamente previsti, e pertanto non caratterizzano “un rapporto one to one” tra l’Ente erogatore ed il Soggetto beneficiario propedeutico alla nascita dell’obbligo informativo. Inoltre, per questi contributi è già prevista l’iscrizione automatica al “Registro nazionale degli aiuti di Stato” istituito presso il MISE (di cui all’art. 52 della Legge n.234/2012), pertanto sono già automaticamente “pubblicizzati”.
Occorre però evidenziare per i seguenti aiuti “Covid-19”:
- contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore del wedding/intrattenimento/HORECA (hotel, ristoranti, catering per eventi) – di cui al Decreto Sostegni-bis;
- contributo a fondo perduto per le imprese operanti nella ristorazione collettiva (mense/catering continuativo su base contrattuale) – di cui al Decreto Sostegni-bis;
- contributo a fondo perduto a favore degli esercenti specifiche attività di commercio al dettaglio colpite dall’emergenza COVID-19 (tra cui, abbigliamento, calzature, cosmetici, fiori e piante, carburanti, orologi e gioielli) – di cui al Decreto Sostegni-ter;
- contributo a fondo perduto per le attività economiche chiuse (sale da ballo, discoteche e locali similari) – di cui al Decreto Sostegni-ter;
il legislatore ha espressamente previsto l’obbligo di effettuare la pubblicazione degli stessi per trasparenza (al sussistere delle condizioni generali previste dalla legge 124/2017 – vedi limite complessivo aiuti ricevuti superiore a 10.000€), nonostante l’obbligo del MISE / Agenzia delle Entrate di effettuare la registrazione sul RNA – Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN BASE ALLA LEGGE SULLA TRASPARENZA IMPRESE
La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale.
E’ previsto che i soggetti che non hanno un proprio sito internet o una propria pagina Facebook, possano provvedere richiedendo la pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di categoria alle quali aderiscono.
Fanno eccezione le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) e che assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.
A partire dall’esercizio di bilancio 2022, a seguito anche delle semplificazioni introdotte dal DL.73/2022, art.3, comma 6bis (c.d. Decreto Semplificazioni 2022) è possibile procedere all’annotazione degli aiuti di Stato ricevuti, ove necessaria, anche nella Nota Integrativa delle soc.capitali che depositano il Bilancio in forma abbreviata, oltre che anche nel prospetto “Annotazioni” in coda allo Stato Patrimoniale delle soc.capitali di tipo “microimprese”. Se si procede in tal senso, la scadenza del 30 giugno verrà sostituita da quella di deposito Bilancio e non sarà necessario ripetere la pubblicizzazione anche sul sito internet aziendale, o dell’associazione di categoria di appartenenza.
Per ogni aiuto ricevuto devono essere analiticamente fornite/pubblicate le seguenti informazioni:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
Invece, nel caso di imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) di cui all’articolo 52 L. 234/2012, è possibile adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando genericamente l’esistenza di tali aiuti, senza necessariamente dovere fornire informazioni dettagliate. Infatti, il RNA è di pubblica consultazione.
Le informazioni afferenti i benefici ottenuti, dovranno rimanere pubblicate per almeno 10 anni.
NOVITÀ – SEMPLIFICAZIONI IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE PER TRASPARENZA DELLE SOVVENZIONI / CONTRIBUTI PUBBLICI
Per effetto della modifica del comma 125-quinquies della legge 124/2017 apportata dall’articolo 8 Legge n. 160/2023 (in vigore dal 30/11/2023 a scopo di “Revisione del sistema degli incentivi alle imprese”), per gli aiuti di Stato e de-minimis contenuti nel RNA (Registro nazionale degli aiuti di Stato) non è più vigente l’obbligo di darne menzione in Nota integrativa ovvero sul sito internet dell’impresa/portale digitale dell’Associazione di categoria di riferimento.
Si ritiene che la novità possa essere applicata già con riferimento alle erogazioni percepite nel 2023, pertanto per questa tipologia di aiuti non occorrerà più pubblicare la frase generica per dichiararne l’esistenza.
SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE SULLA TRASPARENZA IMPRESE
A partire dal 1° gennaio 2020 la norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;
- la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 giorni dalla contestazione, scatterà anche la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
La suddetta data di inizio irrogazione sanzioni ha subito vari slittamenti/proroghe nel corso degli anni:
- nel testo di conversione in legge del “Decreto Riaperture” (DL.52/2021, convertito in Legge 87/2021) è stato disposto che l’obbligo di pubblicazione per trasparenza degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nel corso del 2020, non venisse sanzionato fino al 1 gennaio 2022; successivamente, con il “Decreto Milleproroghe 2022” (DL.228 del 30/12/2021) detto termine è stato ulteriormente slittato al 1 luglio 2022;
- sempre con il “Decreto Milleproroghe 2022” (DL.228 del 30/12/2021) è stato disposto che l’obbligo di pubblicazione per trasparenza degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nel corso del 2021, non venisse sanzionato fino al 1 gennaio 2023;
- infine, in sede di conversione in legge del “Decreto Milleproroghe 2023” (DL.198/2022 convertito in legge n.14/2023) è stato disposto che l’obbligo di pubblicazione per trasparenza degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nel corso del 2022, non venisse sanzionato fino al 1° gennaio 2024;
Nessuna proroga è stata invece prevista per la pubblicazione degli aiuti 2023, da effettuarsi entro la scadenza “ordinaria” del 30 giugno 2024.
Confesercenti Modena mette a disposizione questa pagina web per le imprese che abbiano necessità di adempiere all’obbligo di comunicazione previsto dalla legge “Trasparenza Imprese”
Le imprese associate a Confesercenti Modena che fossero interessate possono scaricare l’apposito modello DA QUI:
- modello da utilizzare per gli aiuti ricevuti fino al 2022
- modello “semplificato” per gli aiuti ricevuti dal 2023
ed inviarlo compilato all’indirizzo mail segreteria@confesercentimodena.it
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI (LEGGE SULLA TRASPARENZA IMPRESE)
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e successive modifiche e integrazioni, pubblichiamo di seguito l’elenco delle sovvenzioni pubbliche ricevute dai nostri associati che ne hanno fatta richiesta.