POLIZZA RISCHI CATASTROFALI – Proviamo a fare chiarezza
La normativa riguardante l’obbligo delle stipula di polizze catastrofali risulta a tratti poco comprensibile, manca delle opportune semplificazioni e contiene punti che dovranno essere meglio definiti dai Ministeri competenti, oltre al fatto che le imprese assicuratrici hanno tempo fino al 28 marzo per adeguare alle previsioni di legge i testi delle polizze da proporre e ad oggi non è attivo il portale IVASS per la comparabilità dei contratti.
Nonostante ciò, vista la scadenza imminente, proviamo pur nell’incertezza e per quanto possibile, a fare un po’ di chiarezza, esponendo schematicamente i dettagli dell’obbligo.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art 1 commi da 101 a 111 Legge 213/2023 / Art 1-bis comma 2 DL 155/2024
Art 13 comma 1 DL 202/2024 / DM 18/2025.CHI DEVE ASSICURARSI
L’obbligo riguarda tutte le aziende iscritte al Registro delle imprese, di qualsiasi dimensione (dalle micro alle grandi) e costituite in qualsiasi forma (ditte individuali e società di tutti i tipi, comprese le società tra professionisti).
Sono escluse le sole imprese agricole.CHE COSA DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ASSICURATO
La copertura riguarda i beni di cui all’art.2424 comma 1 del codice Civile Voce B II n. 1-2-3 a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, quindi:
- Terreni e fabbricati (compresi tutti gli impianti);
- Impianti e macchinari;
- Attrezzature industriali e commerciali.L’espressione “a qualsiasi titolo impiegati” può sottintendere che l’obbligo non riguardi le sole imprese proprietarie di detti beni ma anche quelle che li detengono in leasing, locazione e comodato, sempreché detti beni non siano già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
CHE COSA E’ ESCLUSO DALL’OBBLIGO
Sono esclusi:
– I beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni;
– Gli immobili gravati da abusi edilizi;
– I mobili e gli arredi;
– Gli automezzi;
– Le macchine d’ufficio;
– Le merci, le materie prime ed i prodotti finiti (il cosiddetto magazzino).EVENTI CATASTROFALI
L’obbligo assicurativo si riferisce ai danni direttamente causati da:
1) Alluvioni, esondazioni, inondazioni;
2) Sismi;
3) Frane.L’elencazione non comprende gli incendi.
DECORRENZA DEL NUOVO OBBLIGO ASSICURATIVO
L’obbligo entrerà in vigore dal 31/03/2025.
Confesercenti Nazionale ha firmato il 5 marzo, insieme ad altre Associazioni datoriali, una lettera con cui chiede alla Presidente del Consiglio un urgente intervento di proroga del termine del 31 marzo, in modo da dare alle imprese la possibilità di essere informate e poter effettuare scelte consapevoli, valutando in tempi ragionevoli le offerte sul mercato di polizze conformi alla legge e i relativi costi.
SANZIONI
La normativa non prevede sanzioni ma indica che si dovrà tenere conto dell’inadempimento nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi: in attesa di chiarimenti, si interpreta che verosimilmente le agevolazioni e i contributi pubblici non saranno spettanti.
Ricordiamo, inoltre, che grazie alla convenzione operativa con Assicoop Modena & Ferrara, gli associati Confesercenti Modena potranno beneficiare di una scontistica particolare sul premio stabilito per dette polizze, rilasciate dalla primaria compagnia UNIPOL SAI. Chi intenderà coglierne i vantaggi, potrà chiamare il numero verde di Assicoop Modena & Ferrara 800992220 chiedendo di Alessia Calvi, oppure inviare una mail a cst@assicoop.com, per fissare un appuntamento con un consulente esperto in materia.
Leggi altre news qui
Lascia un commento