Modena, 04 agosto 2022
Informativa
CONFESERCENTI MODENA
Liberalizzazione nel campo dell’intermediazione dei diritti d’autore: la Siae non ha più il monopolio della rappresentanza degli autori
Con l’’avvenuta liberalizzazione nel campo dell’intermediazione dei diritti d’’autore, la SIAE non ha più il monopolio della rappresentanza degli autori. Tutti gli enti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per essere definiti “organismi di gestione collettiva” possono operare legittimamente in Italia.
La società britannica SOUNDREEF Ltd, non avendo i requisiti prescritti, ha delegato la rappresentanza dei suoi autori all’organismo di gestione collettiva LEA (Liberi Editori Autori).
Pertanto dal 1° luglio 2022, il repertorio amministrato da SIAE non comprende più le opere o quote di opere musicali degli aventi diritto rappresentati da Soundreef Ltd/Lea e per l’eventuale utilizzazione delle opere amministrate dalle suddette Società occorre, pertanto, munirsi di separata licenza per tutti gli eventi di pubblica esecuzione (anche con musica registrata) ed anche per la diffusione di musica d’ambiente.
Fino al 30 giugno 2019 (termine che poi si è protratto fino al 30 giugno 2022, data alla quale Soundreef ha esercitato il recesso dall’accordo, comunicatoci da SIAE) SIAE incassava con effetto liberatorio per gli utilizzatori anche i diritti dovuti per le quote di repertorio LEA/Soundreef.
Sul sito di LEA (leamusica.com) appare la seguente comunicazione:
Licenze esecuzioni pubbliche, musica d’ambiente e cinema
Dal 1° luglio 2022, la nostra Associazione raccoglie direttamente i compensi per l’utilizzazione dei diritti che rappresenta anche in relazione alle esecuzioni pubbliche tramite strumento meccanico, musica d’ambiente e cinema. Gli utilizzatori dovranno pertanto munirsi di conseguente permesso LEA per l’utilizzazione del repertorio amministrato anche nei casi sopra descritti.
Rimangono invariate le regole operative che fanno riferimento alle pubbliche esecuzioni dal vivo, secondo le quali gli utilizzatori di musica che organizzano eventi in Italia dovranno perfezionare una licenza LEA ove l’utilizzatore suonasse anche repertorio amministrato dalla nostra Associazione. Nella suddetta circostanza ciascun ente di intermediazione dei diritti d’autore amministrerà esclusivamente la quota parte dei diritti d’autore a esso affidato, applicando un calcolo pro-quota alla licenza rilasciata.
Non ci si attende dunque che agli esercenti utilizzatori di musica d’ambiente pervengano richieste di rendicontazione della musica utilizzata (tranne in casi eccezionali), ma dal 1° luglio potrà accadere che pervengano agli utilizzatori di musica (titolari di esercizi pubblici e commerciali) richieste di pagamento dei diritti secondo le tariffe unilateralmente definite da LEA.
Per la musica dal vivo, alcuni associati hanno già ricevuto lettere di diffida, nelle quali si fa rilevare, ad esempio, che, in relazione a spettacoli di musica dal vivo svoltisi presso i locali di pertinenza, la società chiede di voler ricevere i relativi Programmi Musicali.
“LEA, quale organismo di gestione collettiva dei diritti costituita in conformità a quanto previsto nel Decreto Legislativo n. 35/2017, è titolare di un ampio repertorio di opere musicali, come agevolmente potrà verificare consultando l’elenco disponibile al sito https://leamusica.com/catalogo-opere/. Al fine di verificare la legittima utilizzazione anche delle opere che sono nel repertorio di LEA, siamo a chiederVi di volerci esibire i programmi musicali per lo spettacolo indicato, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 35/2017, così da consentirci di effettuare i necessari riscontri in merito. Come ben saprà, il citato articolo 23 del D.lgs. n.35/2017 stabilisce l’obbligo a Vostro carico, in qualità di utilizzatori, di far pervenire agli organismi di gestione collettiva le pertinenti informazioni relative alle opere musicali utilizzate. A tal fine, sarà sufficiente che lei ci esibisca i programmi musicali/borderò già compilati con le relative indicazioni onde consentirci di effettuare le verifiche del caso e informarla prontamente del loro esito. In alternativa, può compilare il programma musicale in allegato. È nostro interesse ricordarvi che l’omessa ottemperanza all’obbligo predetto è sanzionata, ai sensi dell’articolo 41 comma 2 del medesimo Decreto, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con un’ammenda da 20.000 a 100.000 euro e, nei casi di plurime violazioni, con applicazione della sanzione più grave aumentata sino ad 1/3″.
L’Associazione sta muovendosi per trovare le necessarie soluzioni ad un problema che rischia di far esplodere in modo eclatante quanto da tempo si agita nel comparto della musica, senza che le Autorità competenti abbiano finora tentato un approccio convincente.
