Modena, 26 marzo 2020

 

INFORMATIVA ISTITUZIONALE

Comunicazioni alla Prefettura delle attività funzionali ad assicurare la continuità nelle filiere dei settori come da aggiornamento dell’All. 1 al Decreto Legge del 25/03/2020

 

Il Decreto Legge del 25 marzo 2020 del Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli e del Ministro dell’Economia e delle Finanze Gualtieri (qui il testo integrale) opera una revisione dei codici ATECO del DPCM 22 marzo 2020 e modifica e integra la lista di attività essenziali per cui non si applica la misura della sospensione (leggi qui la lista aggiornata).

Si precisa che, per le imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente Decreto, dovranno sospendere l’attività sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza fino alla data del 28 marzo 2020.

Il Dpcm del 22 marzo 2020 (qui il testo integrale) introduceva già ulteriori misure restrittive in materia di contenimento dell’emergenza COVID-19, con particolare riferimento agli spostamenti fra territori comunali diversi e alla sospensione dello svolgimento delle attività produttive, industriali e commerciali, fatta eccezione per quelle indicate nell’All. 1 al DPCM (qui il testo dell’All.1).

Per le attività commerciali continuano ad operare le previsioni del DPCM 11/03/20, l’ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/20 e le ordinanze della Regione Emilia Romagna (leggi QUI la sintesi delle disposizioni in vigore).

Le attività professionali non sono sospese, fermo restando le raccomandazioni indicate dall’art.1 punto 7 del DPCM 11/03/20 (le puoi leggere QUI).

Le attività produttive  in taluni casi possono continuare la propria attività solo se rientranti nelle previsioni del DPCM e a determinate condizioni.

Tra le attività produttive consentite rientrano:

  • i servizi di pubblica utilità nonché i servizi essenziali di cui alla L. 12.6.1990 n. 146. Resta, peraltro, confermata la sospensione dell’apertura al pubblico di musei e altri istituti e altri istituti e luoghi di cultura e quella dei servizi di istruzione, ove non siano erogati a distanza o con modalità da remoto (art. 1, comma 1, lett. e);
  • le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere nei settori di cui al cennato Allegato 1 nonché dei servizi di pubblica utilità ed essenziali sopra indicati (art. 1, comma 1, lett. d);
  • la produzione, il trasporto, la commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari (art. 1, comma 1, lett. f);
  • ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza (art. 1, comma 1, lett. f);
  • le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti (art. 1, comma 1, lett. g).

Si precisa che, in relazione alle attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. d), sono tenuti a comunicare preventivamente al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva la continuità delle filiere delle attività di cui all’Allegato 1, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite.

Allo stesso modo, i soggetti esercenti le attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. g) sono tenuti a comunicare preventivamente al Prefetto competente per territorio la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma per la prosecuzione dell’attività, fermo restando che tale comunicazione non è dovuta qualora si tratti di attività finalizzata ad assicurare l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.

In entrambe le descritte ipotesi, spetta alla Prefettura una valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni attestate dagli interessati, all’esito della quale potrà disporre la sospensione dell’attività laddove non sia ravvisata l’effettiva ricorrenza delle condizioni medesime.

Le misure, salvo aggiornamenti legati all’evoluzione della situazione, saranno in vigore dali 23 marzo al 3 aprile 2020 salvo successive ulteriori indicazioni.

Si ritiene opportuno evidenziare che il meccanismo delineato dal decreto in argomento non introduce una forma di preventiva autorizzazione da parte di questa Prefettura, ma, in un’ottica di snellimento e semplificazione delle procedure, legittima la prosecuzione delle attività di cui trattasi sino all’adozione di una eventuale sospensione.

Si segnala, infine, che il D.P.C.M. in esame consente lo svolgimento delle attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale1, previa autorizzazione del Prefetto territorialmente competente, cui è conseguentemente demandata la ricognizione dei relativi siti produttivi (art. 1, comma 1, lett. h).

TROVI QUI l’apposito modello di comunicazione, reperibile anche sul sito istituzionale della Prefettura di Modena, utilizzabile dagli interessati che deve essere inviata al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi relativi alle attività consentite.

Si raccomanda l’invio alla Prefettura competente tramite PECLa PEC del mittente deve essere la PEC aziendale registrata in Camera di Commercio. Per Modena l’indirizzo è: protocollo.prefmo@pec.interno.it con oggetto della comunicazione: “Comunicazione attività ai sensi della lettera d) dell’art 1 DPCM 22 marzo 2020”. Si pone in evidenza che la Prefettura potrà sospendere l’attività qualora non ritenga che sussistano le condizioni per la sua prosecuzione.

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