Modena, 10 giugno 2020

 

INFORMATIVA ISTITUZIONALE

 

CONFRONTO AGEVOLAZIONI “BONUS NEGOZI E BOTTEGHE” E “BONUS CANONI LOCAZIONE IMMOBILI”

Tra le misure adottate per fronteggiare le conseguenze economiche causate dall’emergenza COVID-19 lo Stato ha introdotto:

  • con il c.d. “Decreto Cura Italia” il “Bonus negozi e botteghe”, che prevede un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa (no autonomi) nella misura del 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020.

Tale beneficio è riconosciuto soltanto se l’immobile utilizzato per l’attività ha categoria catastale C/1(negozi) e solo alle imprese esercenti le attività sospese dal DPCM 11.3.2020 (quindi non a supermercati, commercio al dettaglio prodotti alimentari, farmacie, lavanderie, tabaccherie ecc.).

L’accesso al beneficio è subordinato al pagamento del canone di locazione. Sono esclusi gli importi relativi a immobili utilizzati nell’ambito di un contratto di affitto d’azienda o affitto di ramo d’azienda.

  • con il c.d. “Decreto Rilancio” il “Bonus canoni locazione immobili”, il quale prevede un credito d’imposta del 60% riferito ai canoni di locazione degli immobili “ad uso non abitativo”. Per poterne beneficiare è richiesta una riduzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese 2019.

Ha però una portata più ampia rispetto al “Bonus negozi e botteghe”. Infatti:

  • è riconosciuto anche a favore di lavoratori autonomi e enti non commerciali;
  • è usufruibile anche per gli immobili di categoria catastale diversa dalla C/1;
  • riguarda i canoni di locazione dei mesi di marzo / aprile / maggio 2020 (aprile/maggio/giugno per strutture turistico ricettive se esclusivamente stagionali).
  • l’agevolazione è possibile anche in caso di contratti d’affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività (in questo caso il bonus si riduce al 30%).

I beneficiari dei Bonus illustrati possono optare, nel periodo 19.5.2020 – 31.12.2021, in alternativa all’utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) dei crediti di imposta ad altri soggetti (compresi anche istituti di credito e intermediari finanziari).

Queste agevolazioni non sono cumulabili in relazione alle stesse spese. Può quindi essere utile un confronto tra le due agevolazioni che vada ad evidenziare le caratteristiche comuni e quelle differenti.

 “Bonus negozi e botteghe”“Bonus canoni di locazione”
BeneficiariEsercenti attività d’impresa

–  Esercenti attività d’impresa

–  Lavoratori autonomi

–  Enti non commerciali

Spese
agevolabili
Canone locazione di marzo 2020 per i soli immobili categoria C/1Canoni locazione marzo / aprile / maggio 2020 (aprile / maggio / giugno per attività turistiche ricettive stagionali) immobili ad uso non abitativo
Misura
agevolazione
60% canone locazione pagato60% canoni locazione/leasing/concessione pagati (30% per contratti affitto d’azienda)
CondizioniImprese esercenti le attività sospese dal DPCM 11.3.2020 (quindi non rientrare tra le attività “essenziali”)

–  Ricavi / compensi 2019 non > a 5 milioni di euro

–  Riduzione fatturato / corrispettivi 2020 pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese 2019

UtilizzoIn compensazione tramite mod. F24 con codice tributo 6914

–  Nel modello REDDITI 2021

–  In compensazione tramite mod.F24
(codice tributo da istituire)

Cedibilità
a terzi
CumulabilitàNoNo

 

Si ricorda che il “Bonus canoni locazione”, unitamente all’intero Decreto Rilancio, potrebbe subire modifiche in relazione alla conversione in legge del provvedimento. I nostri consulenti sono a vostra disposizione per chiarimenti. Per le imprese che hanno il servizio di contabilità presso i nostri uffici, provvederemo alla verifica della spettanza e al servizio di calcolo del beneficio, contattandole direttamente tramite l’addetto di riferimento non appena la situazione normativa sarà definitiva.

 

Lascia un commento