Modena, 10 giugno 2020
INFORMATIVA ISTITUZIONALE
CONFRONTO AGEVOLAZIONI “BONUS NEGOZI E BOTTEGHE” E “BONUS CANONI LOCAZIONE IMMOBILI”
Tra le misure adottate per fronteggiare le conseguenze economiche causate dall’emergenza COVID-19 lo Stato ha introdotto:
- con il c.d. “Decreto Cura Italia” il “Bonus negozi e botteghe”, che prevede un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa (no autonomi) nella misura del 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020.
Tale beneficio è riconosciuto soltanto se l’immobile utilizzato per l’attività ha categoria catastale C/1(negozi) e solo alle imprese esercenti le attività sospese dal DPCM 11.3.2020 (quindi non a supermercati, commercio al dettaglio prodotti alimentari, farmacie, lavanderie, tabaccherie ecc.).
L’accesso al beneficio è subordinato al pagamento del canone di locazione. Sono esclusi gli importi relativi a immobili utilizzati nell’ambito di un contratto di affitto d’azienda o affitto di ramo d’azienda.
- con il c.d. “Decreto Rilancio” il “Bonus canoni locazione immobili”, il quale prevede un credito d’imposta del 60% riferito ai canoni di locazione degli immobili “ad uso non abitativo”. Per poterne beneficiare è richiesta una riduzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese 2019.
Ha però una portata più ampia rispetto al “Bonus negozi e botteghe”. Infatti:
- è riconosciuto anche a favore di lavoratori autonomi e enti non commerciali;
- è usufruibile anche per gli immobili di categoria catastale diversa dalla C/1;
- riguarda i canoni di locazione dei mesi di marzo / aprile / maggio 2020 (aprile/maggio/giugno per strutture turistico ricettive se esclusivamente stagionali).
- l’agevolazione è possibile anche in caso di contratti d’affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività (in questo caso il bonus si riduce al 30%).
I beneficiari dei Bonus illustrati possono optare, nel periodo 19.5.2020 – 31.12.2021, in alternativa all’utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) dei crediti di imposta ad altri soggetti (compresi anche istituti di credito e intermediari finanziari).
Queste agevolazioni non sono cumulabili in relazione alle stesse spese. Può quindi essere utile un confronto tra le due agevolazioni che vada ad evidenziare le caratteristiche comuni e quelle differenti.
“Bonus negozi e botteghe” “Bonus canoni di locazione” Beneficiari Esercenti attività d’impresa – Esercenti attività d’impresa
– Lavoratori autonomi
– Enti non commerciali
Spese
agevolabiliCanone locazione di marzo 2020 per i soli immobili categoria C/1 Canoni locazione marzo / aprile / maggio 2020 (aprile / maggio / giugno per attività turistiche ricettive stagionali) immobili ad uso non abitativo Misura
agevolazione60% canone locazione pagato 60% canoni locazione/leasing/concessione pagati (30% per contratti affitto d’azienda) Condizioni Imprese esercenti le attività sospese dal DPCM 11.3.2020 (quindi non rientrare tra le attività “essenziali”) – Ricavi / compensi 2019 non > a 5 milioni di euro
– Riduzione fatturato / corrispettivi 2020 pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese 2019
Utilizzo In compensazione tramite mod. F24 con codice tributo 6914 – Nel modello REDDITI 2021
– In compensazione tramite mod.F24
(codice tributo da istituire)Cedibilità
a terziSì Sì Cumulabilità No No
Si ricorda che il “Bonus canoni locazione”, unitamente all’intero Decreto Rilancio, potrebbe subire modifiche in relazione alla conversione in legge del provvedimento. I nostri consulenti sono a vostra disposizione per chiarimenti. Per le imprese che hanno il servizio di contabilità presso i nostri uffici, provvederemo alla verifica della spettanza e al servizio di calcolo del beneficio, contattandole direttamente tramite l’addetto di riferimento non appena la situazione normativa sarà definitiva.
Lascia un commento